Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
                        Assegno di inclusione 
 
  1. E' istituito, a decorrere dal  1°  gennaio  2024,  l'Assegno  di
inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla  poverta',  alla
fragilita' e all'esclusione sociale  delle  fasce  deboli  attraverso
percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di  lavoro  e
di politica attiva del lavoro. 
  2. L'Assegno di inclusione e' una misura di sostegno economico e di
inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi
e all'adesione a un  percorso  personalizzato  di  attivazione  e  di
inclusione sociale e lavorativa.